Statuto

Statuto delle Grandi Logge del Mediterraneo

The Grand Lodges of the Mediterranean (G.L.M.) — Firmato a Roma il 14 settembre 2024.

Articolo 1 — Denominazione e Forma Giuridica

Con il presente statuto e l’assemblea costitutiva tenuta a Malta il 6 aprile 2024, viene costituita un’associazione non riconosciuta denominata “The Grand Lodges of the Mediterranean” (G.L.M.).

L’associazione nasce dalla volontà comune dei suoi membri di unirsi per uno scopo condiviso, senza acquisire personalità giuridica. È regolata dalle norme generali del Codice Civile francese, in particolare per quanto riguarda contratti, responsabilità e gestione del patrimonio.

Articolo 2 — Principi e Obiettivi

L’associazione è costituita da un’unione di logge massoniche regolari, o gruppi di logge, situate nei tre continenti che si affacciano sul Mediterraneo (Europa, Africa e Oriente).

Il suo scopo è assistere i fratelli nello sviluppo delle proprie obbedienze — in particolare quelle giovani — fornendo corrispondenti internazionali e, soprattutto, creando una piattaforma di comunicazione che garantisca visibilità intercontinentale, nel rispetto dell’identità, delle specificità culturali, rituali e simboliche di ciascuna loggia, in conformità con la “Carta Confederativa” e il “Manifesto”.

Il Mediterraneo, crocevia di civiltà, è un luogo di scambio tra Nord e Sud, Oriente e Occidente, mondo giudaico-cristiano e arabo-musulmano — combinando modernità e tradizione massonica, anglosassone e latina — di cui Malta è simbolo.

La G.L.M. promuove i principi, i valori umanisti e gli ideali iniziatici della Massoneria nei tre continenti e nel bacino del Mediterraneo, con particolare attenzione alla dignità e alla libertà della persona umana, in particolare alla libertà di pensiero.

Attraverso le relazioni con le Grandi Logge delle Americhe, dell’Asia e del Pacifico, la G.L.M. intende contribuire alla creazione di un metaverso massonico globale.

Articolo 3 — Sede Amministrativa

La sede legale dell’associazione si trova a:

91 avenue du Docteur Raymond Picaud, 06150 Cannes, France

Può essere trasferita con decisione a maggioranza semplice dei membri in assemblea generale. La presidenza e l’amministrazione sono gestite dalla Grand Lodge of Jerusalem Malta.

Articolo 4 — Durata

La durata dell’associazione è illimitata.

Articolo 5 — Membri

L’associazione si compone di tre categorie di membri:

1. Membri Fondatori:

  • The Grand Lodge of Jerusalem Malta (GLJM)
  • The Grand Lodge of Europe and the Mediterranean (GLEM)
  • The Grand Lodge of Free Masons (GLML)

2. Membri Attivi:
L’adesione è aperta a tutte le Logge Massoniche che condividano gli ideali massonici universali e riconoscano il Grande Architetto dell’Universo. L’ammissione richiede la presentazione di un membro fondatore e l’approvazione con voto a maggioranza dei due terzi in assemblea generale.

3. Membri Benefattori:
I benefattori sono persone fisiche o giuridiche che forniscono supporto finanziario, materiale o di altro tipo all’associazione. Devono rispettare i valori dell’associazione e agire in modo da tutelarne la reputazione. L’ammissione è approvata con voto a maggioranza semplice in assemblea generale. I benefattori non hanno diritto di voto.

Articolo 6 — Perdita della Qualità di Membro

La qualità di membro può essere persa per dimissioni o espulsione, su decisione del Comitato Esecutivo, successivamente ratificata dall’assemblea generale con voto a maggioranza semplice.

Articolo 7 — Presidenza e Governance

L’associazione è governata da un Presidente e da un Comitato Esecutivo.

1. Il Presidente:

  • Presentato dalla GLJM ed eletto per un mandato rinnovabile di 3 anni.
  • Nominato a maggioranza in assemblea generale.
  • Ogni loggia fondatrice mantiene un diritto di veto.
  • Il Presidente garantisce l’attuazione delle decisioni, il corretto funzionamento dell’associazione e la conformità con statuto, carta confederativa e manifesto.

2. Il Comitato Esecutivo:

  • Composto dal Presidente, un rappresentante per ciascuna loggia fondatrice, e un rappresentante per continente (nominato dalle logge di quel continente), per un totale di sette rappresentanti.
  • Definisce e promuove le azioni dell’associazione.
  • Nomina i comitati per comunicazione, relazioni internazionali, iniziative umanitarie ed educative, e ogni altro scopo necessario al raggiungimento degli obiettivi della G.L.M.

Articolo 8 — Assemblea Generale

L’Assemblea Generale si riunisce a Malta almeno una volta all’anno, o ogniqualvolta convocata dal Presidente o da un membro fondatore.

Le decisioni richiedono:

  • Maggioranza semplice per questioni ordinarie
  • Maggioranza dei due terzi per l’ammissione di nuovi membri attivi, modifiche statutarie o dissoluzione

Articolo 9 — Risorse

Le risorse finanziarie comprendono quote associative, donazioni e contributi volontari, gestiti secondo principi di trasparenza e responsabilità. Un rendiconto finanziario deve essere presentato e ratificato dall’Assemblea Generale ogni anno.

Articolo 10 — Responsabilità

Poiché l’associazione non ha personalità giuridica, ciascun membro è personalmente responsabile per gli atti compiuti in nome dell’associazione.

Firmato a Roma il 14 settembre 2024
G.L.E.M. – G.L.J. – G.L.M.L.
MWGM o Rappresentante